È stata rinviata al 1° luglio del 2023 l’entrata in vigore della Riforma del lavoro sportivo, tema di grande interesse in merito al quale proponiamo un aggiornamento della situazione nella nota esplicativa redatta dal Dott. Maurizio Annitto, Consulente federale, che si ringrazia per consueta e preziosa collaborazione.
di MAURIZIO ANNITTO*
Il 29 dicembre 2002 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Milleproroghe ( D.L. n° 198/2022) che al suo interno contiene il rinvio, peraltro già anticipato da una comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’entrata in vigore del D.lgs 36/2021 “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”
In particolare all’art. 16 di tale Decreto viene previsto il differimento dell’entrata in vigore di tale Decreto, così come al momento integrato e corretto dal d.lgs 163/2022, al 1 luglio 2023.
Per completezza e precisione ricordo che gli artt. 10 (Riconoscimento a fini sportivi), 39 (fondo per il passaggio al professionismo e tutele sul lavoro negli sport femminili), 40 (promozione delle parità di genere) ed il titolo VI (accesso alle persone con disabilità ai corpi sportivi militari) del D.lgs 36/2021 sono già in vigore dal 1/1/2022.
Gli effetti pratici di tale rinvio possono essere così riepilogati:
- Maggior tempo per verificare, da parte di asd e ssd, le clausole statutarie da modificare, in particolare legate all’oggetto sociale ed alle attività diverse da quelle principali, che volessero essere esercitate
- Possibilità di utilizzare le attuali collaborazioni sportive dilettantistiche, ex art. 67 del TUIR sino al 30 giugno 2023, data che per molte attività coincide anche con il termine della stagione sportiva
Su questo ultimo aspetto si invita comunque a usare molta cautela nel continuare ad applicare suddetto regime, per tutte quelle posizioni che si possono considerare a rischio, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali ( e anche delle recenti sentenze della Cassazione); posizioni a rischio che possono essere individuate principalmente fra i maestri ed istruttori che svolgono professionalmente, in maniera continuativa e prevalente, attività sportiva remunerata.
Altro interessante differimento di termini è quello contenuto al comma 4 dell’art. 16 del Decreto che prevede: “Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni”.
Un po’ di respiro, in un momento difficile, quindi per tutte le asd e ssd in regime di concessione di strutture pubbliche.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi, in particolare se nella conversione in legge interverranno modifiche, che su alcuni punti si ritengono opportune e necessarie.
*Consulente della Federazione Italiana Scherma